Art. 2.
(Piano nazionale per l'elettricità).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri approva il Piano nazionale per l'elettricità (PNE), recante obiettivi di breve termine a cinque anni, di medio termine a dieci anni e di lungo termine a venti anni. Il PNE è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La redazione del PNE compete al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il PNE è parte integrante e vincolante del Piano energetico nazionale.
      2. Il PNE è redatto sulla base delle previsioni di sviluppo dell'economia e dei corrispondenti fabbisogni elettrici, ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento degli stessi fabbisogni, a ridurre il costo medio dell'energia elettrica, a garantire la certezza e la diversificazione delle forniture e a limitare gli oneri ambientali. A tale fine il PNE prevede il ricorso razionale

 

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a tutte le fonti energetiche sulla base della disponibilità, della sostenibilità economica e ambientale e dell'attitudine a garantire la copertura dei fabbisogni, senza esclusioni non esplicitamente dettate da norme di legge.
      3. Sulla base delle condizioni del mercato dell'elettricità e delle fonti energetiche nonché dei vincoli derivanti dagli impegni assunti dallo Stato in ambito comunitario, il PNE determina le quote del fabbisogno interno da soddisfare attraverso la produzione in ambito nazionale e il ricorso alle importazioni, e stabilisce il numero e il tipo degli impianti di produzione e delle infrastrutture elettriche da realizzare sul territorio nazionale.
      4. Il PNE localizza su scala regionale gli impianti e le infrastrutture da realizzare sul territorio nazionale sulla base del principio generale del concorso solidale di ogni singola regione al soddisfacimento delle esigenze nazionali, tenendo conto delle condizioni locali, dei vincoli geografici e delle necessità di ottimizzazione tecnica ed economica del sistema elettrico.
      5. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raggiungono un'intesa per la localizzazione degli impianti e delle infrastrutture nonché per la ripartizione delle quote di produzione elettrica previsti dal PNE. Qualora tale intesa non sia raggiunta entro i sei mesi successivi alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il PNE, di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
      6. Entro tre mesi dalla stipula dell'intesa di cui al comma 5 del presente articolo o, in difetto, dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano i rispettivi piani energetici alle indicazioni del PNE.
 

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      7. Il PNE individua le linee di ricerca e di sviluppo industriale connesse con le necessità di equilibrio, ottimizzazione ed evoluzione tecnologica del sistema elettrico nazionale e quantifica le somme a tale fine necessarie. La ricerca nel settore elettrico è attuata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006. La riserva tariffaria sul prezzo di vendita dell'energia elettrica destinata a finanziare le attività di ricerca è determinata, entro due mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
      8. Il PNE stabilisce le motivazioni, le modalità e l'entità di eventuali incentivazioni delle fonti e delle tecnologie di produzione elettrica, sulla base della loro attitudine a garantire, nell'immediato o in una prospettiva credibile sul piano tecnico-economico:

          a) il soddisfacimento su larga scala dei fabbisogni elettrici;

          b) la riduzione dei costi di produzione elettrica;

          c) la riduzione dei costi esterni associati all'impatto ambientale del sistema elettrico;

          d) contributi significativi alla soluzione dei problemi connessi con la gestione dei rifiuti.

      9. È vietata sull'intero territorio nazionale ogni incentivazione delle fonti di produzione elettrica non specificamente prevista dal PNE.

 

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